In tema di maltrattamenti in famiglia, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che è applicabile la pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale, prevista dall’art. 34 c.2 c.p., anche quando le condotte di reato, sono dirette verso l’altro, siano indirettamente rivolte contro i figli minori, costringendoli ad assistere, secondo ll’art. 61, comma primo, n. 11-quinquies c.p., ad atti di violenza e sopraffazione che sono destinati ad avere inevitabili conseguenze sulla loro crescita ed evoluzione psico-fisica.
Nel caso di cui si è occupata la Corte, i minori avevano assistito alle violenze, tant’è che alcune volte le forze dell’ordine erano state allertate dagli stessi minori.

Lo ha stabilito appunto  la Corte di Cassazione, Sezione V Penale, con la sentenza del 3 dicembre 2020, n. 34504, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della Corte d’ Appello di Roma.
La pronuncia di legittimità in esame ha avuto origine dal fatto che la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Latina emessa nel 2019 all’esito di giudizio abbreviato, aveva ridotto la pena nei confronti di X per i reati di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e lesioni aggravate ai danni della moglie Z , e aveva ritenuto sussistente  la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, rideterminandola in anni quattro, mesi due e giorni venti di reclusione riducendo, altresì, la durata della misura di sicurezza della libertà vigilata ad anni uno e la durata della pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale, oltre ad intervenire in melius sulle interdizioni disposte in primo grado.
Nella sostanza l’imputato X si era reso autore per anni di maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti della moglie, alla presenza dei loro cinque figli minori, instaurando un regime familiare improntato alla prevaricazione e alla violenza, soprattutto scatenantesi dopo l’abuso di sostanze alcoliche cui era dedito, allorquando era solito percuoterla con calci, pugni e schiaffi e ingiuriarla. La condotta di soprusi costante e continuativa ha visto alcuni episodi particolarmente efferati, uno dei quali il 15.4.2018, giorno in cui l’imputato, dopo aver gravemente aggredito la moglie picchiandola, l’ha bloccata sul letto della propria abitazione nel campo nomadi di Roma, costringendola con delle manette ai polsi a non muoversi per oltre sei ore, tagliandole anche i capelli contro la sua volontà alla presenza dei gli minori della coppia.

L’altra manifestazione di particolare violenza è quella registrata il giorno 21.9.2018 quando l’imputato ha stretto al collo in una morsa con le braccia la moglie procurandole le lesioni personali contestate al capo c), dalle quali sono derivate la distorsione e la distrazione del collo della vittima.
Ma a quali reati sia applicabile la pena accessoria di cui all’art. 34 c.p. ?
Secondo il Collegio  rispondono ad un canone comportamentale abusivo della responsabilità genitoriale sia le condotte di reato direttamente rivolte contro i figli minori (a mero titolo esemplificativo: violenze, vessazioni psicologiche e morali, maltrattamenti, persecuzioni e via dicendo), ma anche quelle indirettamente rivolte direttamente contro l’altro genitore ed indirettamente contro i figli i quali di fatto sono costretti   ad assistere, secondo i parametri normativi dettati dall’art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, c.p., ad una violenza e sopraffazione destinate ad avere inevitabilmente conseguenze sulla loro crescita ed evoluzione psico-fisica, segnandone il carattere e la memoria.

Sussiste abuso della responsabilità genitoriale quindi  non solo nel caso in cui la violenza assistita  sia stata idonea a configurare di per sé una condotta di maltrattamenti ai danni dei minori, spettatori della violenza o della vessazione di un altro familiare, ma anche quando la violenza assistita sia configurata come aggravante di un reato commesso nei confronti dell’altro familiare.